Dlgs. 241/2000

Riferimento: D. Lgs 26 maggio 2000 N.241. ( G.U. N. 203 del 31-08-2000)

Questo decreto, che affronta le problematiche legate alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, individua alcune attività lavorative in cui vi è l’obbligo di effettuare le misure di radon, fissandone i “livelli di azione” espressi in termini di “concentrazione media annuale”.
Tale decreto impone l’obbligo di effettuare misure di gas radon in tutti gli ambienti interrati (almeno per i 2/3, come tunnel, sottovie, caveaux, cantine etc) in cui possono accedere lavoratori o persone del pubblico, poiché in tali ambienti si può riscontrare una maggiore concentrazione di radon.
L’art. 10-ter (obblighi dell’esercente) del suddetto decreto stabilisce, inoltre, che qualora la concentrazione misurata non supera i limiti stabiliti, l’esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale. Nel caso in cui risulti superato il limite di azione, l’esercente è tenuto ad effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti… ed effettuare interventi di risanamento. Per quest’ultimi adempimenti l’esercente si deve avvalere di un organismo adeguatamente idoneo per le misurazioni delle concentrazioni di radon e di un Esperto Qualificato per la valutazione della dose assorbita dai lavoratori.

L’art. 142-bis del D. Lgs N. 241 del 26 maggio 2000 prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinque milioni a venti milioni ai datori di lavoro che non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 10 ter del suddetto D.Lgs.